AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n. 380, e 18 novembre 1995, n. 485". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995, n. 270 del 18 novembre 1995 e n. 14 del 18 gennaio 1996). Art. 1. 1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca e' effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante. 2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 e' effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo e' fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, e' effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unita' provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca per trenta giorni. 3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca puo' chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia. (( Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito. )) (( 3-bis. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e )) (( forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo )) (( periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all' )) (( esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione )) (( delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia )) (( di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle )) (( risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la )) (( Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con )) (( proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali )) (( e' necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla )) (( pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per )) (( ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacita' di cattura, il )) (( numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare )) (( per l'individuazione delle priorita' da rispettare ai fini dei )) (( ritiri e l'entita' del contributo da concedere. )) 4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993. 5. E' concessa all'impresa di pesca una indennita' giornaliera nella misura di L. 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non e' cumulabile con indennita' o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. 7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalita' tecniche di attuazione del presente articolo. 9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico. (( 9-bis. Il numero delle unita' autorizzate alla pesca dei )) (( molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente )) (( articolo, non puo' essere aumentato fino al 31 dicembre 2000. ))
Riferimenti normativi: - Il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 346 del 31 dicembre 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 3 marzo 1994 - 2a serie speciale - definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Si trascrive di seguito la tabella 2 di cui all'allegato IV (massimali e tassi d'intervento) del predetto regolamento CE n. 3699/1993: "TABELLA 2 Categorie di navi Importo massimo del classificate in base premio per una nave alle tonnellate di (ecu/giorno) stazza lorda (TSL) __ __ 0 < 25 4,52/TSL + 20 25 < 50 4,30/TSL + 25 50 < 70 3,50/TSL + 65 70 < 100 3,12/TSL + 88 100 < 200 2,74/TSL + 120 200 < 300 2,36/TSL + 177 300 < 500 2,05/TSL + 254 500 < 1.000 1,76/TSL + 372 1.000 < 1.500 1,50/TSL + 565 1.500 < 2.000 1,34/TSL + 764 2.000 < 2.500 1,23/TSL + 956 2.500 e oltre 1,15/TSL + 1.137" - Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, emana il "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"; in particolare dell'art. 9, che dispone delle "spese delegate su ordini di accreditamento", si trascrive il comma 3: "L'accreditamento e' disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori".