AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1995, n.  281,
18  settembre  1995,  n.  380,  e 18 novembre 1995, n. 485". I DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.   217
del  16  settembre  1995,  n. 270 del 18 novembre 1995 e n. 14 del 18
gennaio 1996).
 
                               Art. 1.
 
  1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle  norme
previste  dal  regolamento  CE  n.  3699/93, il fermo biologico della
pesca e' effettuato, per trenta  giorni  feriali  consecutivi,  dalle
navi  che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a
strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.
  2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo  di
cui  al  comma  1  e'  effettuato  in  via  obbligatoria  nelle acque
antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con  inizio  dal
24  luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo e'
fissato con ordinanza del capo del compartimento  marittimo,  sentite
le  rappresentanze  delle  associazioni nazionali professionali della
pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e
dello Ionio  il  fermo,  a  carattere  facoltativo  per  impresa,  e'
effettuato   con  inizio  dal  14  settembre  1995.  Nel  periodo  di
effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con
i  sistemi  strascico,  traino  pelagico  e  sciabica   nelle   acque
antistanti  il  compartimento  interessato  anche  da parte di unita'
provenienti da  altri  compartimenti  marittimi;  la  violazione  del
predetto  divieto  comporta  la  sospensione  della  validita'  della
licenza di pesca per trenta giorni.
 3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa  licenza
di pesca puo' chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente
decreto  per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente
normativa in materia. (( Ai medesimi titolari che esercitino la pesca
dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica,  il  Ministro  delle
risorse  agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di
spesa di lire 10.000 milioni  per  l'anno  1995,  un  contributo  per
favorire  la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte
a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito. ))
((    3-bis.    Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e   ))
(( forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo      ))
(( periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'        ))
(( esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione     ))
(( delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia   ))
(( di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle        ))
(( risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la            ))
(( Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con     ))
(( proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali   ))
(( e' necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla     ))
(( pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per   ))
(( ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacita' di cattura, il ))
(( numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare  ))
(( per l'individuazione delle priorita' da rispettare ai fini dei  ))
(( ritiri e l'entita' del contributo da concedere.                 ))
  4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il  Ministro  delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali e' autorizzato a concedere
alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di  cui
alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.
  5.  E'  concessa  all'impresa  di  pesca una indennita' giornaliera
nella misura di L. 40.000, quale contributo dello Stato  per  ciascun
componente  l'equipaggio  delle  navi,  al quale deve comunque essere
corrisposto  dall'armatore  il  minimo  contrattuale   previsto   dal
contratto  collettivo  di  lavoro.  Fa carico all'impresa medesima il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  6. Il premio di fermo temporaneo, che non  compete  all'impresa  la
quale  non  rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non
e' cumulabile con indennita' o contributi analoghi erogati  da  altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
  7.  Al  pagamento  dei  contributi  previsti  dal  presente decreto
provvedono  i   comandanti   delle   capitanerie   di   porto   sugli
accreditamenti   disposti   dal  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti
nel  comma  3  dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  8.  Con  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali sono  fissate  le  modalita'  tecniche  di  attuazione  del
presente articolo.
  9.  Entro  il  31  marzo  1996  il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle  associazioni
nazionali  professionali  della  pesca e degli organismi nazionali di
ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione
del fermo biologico.
(( 9-bis. Il numero delle unita' autorizzate alla pesca dei        ))
(( molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente          ))
(( articolo, non puo' essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.   ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  regolamento  CE  n.  3699/93 del Consiglio del 21
          dicembre 1993, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'   europee  n.  L  346  del  31  dicembre  1993  e
          ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n.  17  del  3  marzo  1994 - 2a serie speciale -
          definisce  i  criteri  e  le  condizioni  degli  interventi
          comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca,
          dell'acquacoltura      e     della     trasformazione     e
          commercializzazione dei relativi prodotti. Si trascrive  di
          seguito  la  tabella  2 di cui all'allegato IV (massimali e
          tassi  d'intervento)  del  predetto   regolamento   CE   n.
          3699/1993:
 
                                                           "TABELLA 2
 
   Categorie di navi               Importo massimo del
   classificate in base            premio per una nave
   alle tonnellate di                  (ecu/giorno)
   stazza lorda (TSL)
         __                                 __
     0  <     25                       4,52/TSL +    20
    25  <     50                       4,30/TSL +    25
    50  <     70                       3,50/TSL +    65
    70  <    100                       3,12/TSL +    88
   100  <    200                       2,74/TSL +   120
   200  <    300                       2,36/TSL +   177
   300  <    500                       2,05/TSL +   254
   500  <  1.000                       1,76/TSL +   372
 1.000  <  1.500                       1,50/TSL +   565
 1.500  <  2.000                       1,34/TSL +   764
 2.000  <  2.500                       1,23/TSL +   956
 2.500 e oltre                         1,15/TSL + 1.137"
             -   Il   D.P.R.   20  aprile  1994,  n.  367,  emana  il
          "Regolamento recante semplificazione e accelerazione  delle
          procedure  di  spesa e contabili"; in particolare dell'art.
          9,  che  dispone  delle  "spese  delegate  su   ordini   di
          accreditamento",     si     trascrive     il    comma    3:
          "L'accreditamento  e'  disposto  quando   l'amministrazione
          giudichi  opportuna  tale forma di pagamento, nei limiti di
          lire 2.500 milioni,  salvo  che  le  norme  in  vigore  non
          consentano importi superiori".